CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
ASONEXT s.p.a. Unipersonale e ASOFORGE S.r.l. Unipersonale
Articolo 1 – Disposizioni generali
- Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono predisposte dalla Asonext S.p.A. Società Benefit Unipersonale, con sede legale in Ospitaletto (BS) Via Seriola 122, P.Iva / Reg. Imp. / Vat. nr. IT 01420510172 e REA di Brescia N. 0282405, con sito web www.asonext.com sul quale sono pubblicate le presenti Condizioni.
Tali Condizioni sono valide anche per la Società coordinata e controllata ASOFORGE S.r.l. Unipersonale con sede legale in Ospitaletto (BS) Via Seriola 122 P.Iva / Reg. Imp. / Vat. nr. IT 03775700986 e REA di Brescia N. 562126; di seguito le due Società verranno indicate come “Gruppo Asonext”.
- Le stesse varranno nei confronti di ogni "Fornitore", intendendosi con ciò la persona fisica o giuridica, ovvero qualsiasi entità che intratterrà con il Gruppo Asonext un qualsiasi rapporto, anche nella fase precontrattuale, relativo alla fornitura di beni e/o prestazione di servizi.
- Nel testo delle presenti Condizioni, il Gruppo Asonext e il Fornitore, quando intese congiuntamente, potranno essere definite anche semplicemente le “Parti”.
- Nelle presenti Condizioni, per "Contratto/Ordine" si intende qualsiasi accordo concluso in forma scritta od orale tra il Fornitore e il Gruppo Asonext per la fornitura di merci e/o la prestazione di servizi da parte del Fornitore.
- Per tutte le comunicazioni per le quali verrà prevista la forma "per iscritto", la stessa dovrà intendersi comprensiva anche dei messaggi inviati a mezzo e-mail.
Articolo 2 - Applicabilità
- Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i rapporti comunque intercorsi tra le Parti, alle trattative e ai Contratti stipulati dal Gruppo Asonext con il Fornitore per la fornitura di merci e/o servizio per l'esecuzione di qualsiasi ulteriore prestazione in suo favore.
- Il Fornitore dichiara di essere pienamente a conoscenza delle presenti Condizioni Generali che potranno essere semplicemente allegate ai preventivi, agli ordini di acquisto (o semplicemente richiamate in essi) o trasmesse a mezzo e-mail od anche solo semplicemente pubblicate sul sito web www.asonext.com e di accettarle integralmente.
Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del Codice Etico del Gruppo Asonext pubblicato sul sito web “ www.asonext.com ” e di impegnarsi a propria volta ad applicarlo nelle proprie relazioni commerciali.
- L’applicazione delle Condizioni Generali del Fornitore, ovvero di qualsiasi altra pattuizione contenuta in qualsivoglia scritto di questi, deve intendersi esplicitamente esclusa, in mancanza di un’esplicita accettazione scritta da parte del Gruppo Asonext.
- Qualora una qualsiasi parte del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali dovesse risultare nulla o annullabile, ciò non inciderà in alcun modo sulle restanti parti del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali che dovranno ritenersi pienamente valide e applicabili. Le disposizioni nulle o annullabili saranno sostituite da quelle legalmente corrette e più adeguate al Contratto che le Parti avrebbero stipulato.
Articolo 3 - Contratto
- Il Contratto si intenderà perfezionato tra le Parti quando:
a) Il Gruppo Asonext accetterà l'offerta scritta del Fornitore tramite un proprio ordine scritto; lo stesso ordine si intenderà accettato dal Fornitore nella sua integrità trascorsi n° 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso;
b) il Fornitore, senza aver preventivamente accettato l’ordine in forma scritta, darà inizio all'esecuzione del Contratto e tale esecuzione verrà consentita dal Gruppo Asonext, la quale, tuttavia, si riserva la facoltà di dichiararla tardiva e quindi non accettarla. - Costituiscono parte integrante del Contratto eventuali schede tecniche, capitolati, progetti, disegni o qualsiasi altro documento ad esso afferente e conosciuto tra le Parti.
- Il Gruppo Asonext non sarà vincolato da nessun accordo raggiunto dal Fornitore o da terzi, con propri dipendenti o addetti privi dei poteri di rappresentanza attribuiti con le debite procure, a meno che non vengano sottoscritti con firma da parte della Direzione aziendale in calce all’Ordine di Acquisto e agli altri documenti di rilevanza contrattuale; fatta salva la facoltà insindacabile del Gruppo Asonext di decidere di ratificare l’operato di questi.
- Qualora il medesimo Contratto preveda la partecipazione, in qualità di Fornitori, di due o più persone fisiche e/o giuridiche, ciascuna di queste sarà responsabile in solido, nei confronti del Gruppo Asonext, per l'adempimento della totalità degli obblighi che sono loro imposti, ai sensi di tale Contratto.
- Le Parti agevoleranno la transazione trasmettendosi l’un l’altro le informazioni in modalità elettronica. Il Fornitore accetta che gli ordini di acquisto prodotti dal Gruppo Asonext siano validi anche in mancanza di sottoscrizione; resta salva la facoltà, per entrambe le Parti, di chiedere esplicitamente la sottoscrizione grafica o digitale del documento ritenuto rilevante.
Articolo 4 - Modifiche al Contratto
- Il Gruppo Asonext avrà il diritto di apportare modifiche al Contratto stipulato con il Fornitore, fino all'inizio dell'esecuzione del Contratto da parte di quest'ultimo.
- In caso di un'eventuale modifica proposta dal Gruppo Asonext, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, entro 5 giorni per iscritto al Gruppo Asonext, l'accettazione della stessa oppure di proporre valide alternative. Nulla ricevendo entro 5 giorni dalla data della modifica proposta dal Gruppo Asonext, la stessa si riterrà accettata dal Fornitore.
- Se il Fornitore propone una variante, qualora il Gruppo Asonext ritenga che tale variante non sia ragionevole, data la natura e l'entità della modifica, il Gruppo Asonext avrà diritto ad annullare l'ordine con effetto immediato, tramite comunicazione scritta. L'annullamento, ai sensi del presente paragrafo, non darà alle Parti il diritto a un risarcimento delle eventuali perdite.
- Eventuali accordi o modifiche al Contratto, così come eventuali lavori supplementari, saranno imputabili al Gruppo Asonext solo se dallo stesso esplicitamente accettati per iscritto.
- Il Fornitore non potrà sostituire, in via temporanea o permanente, le persone fisiche e/o giuridiche incaricate della produzione e/o della fornitura di merci e/o dell'esecuzione di servizi (anche per quanto concerne i subfornitori qualora ammessi), senza il previo consenso scritto del Gruppo Asonext, salvo che ciò non sia stato concordato per iscritto nel Contratto. Il Gruppo Asonext ha il diritto di porre condizioni a tale consenso. La sostituzione di qualsiasi persona fisica o giuridica, incaricata della prestazione dei servizi, non potrà mai comportare un aumento del corrispettivo concordato dalle Parti.
- Se il Gruppo Asonext ha buoni motivi per ritenere opportuno che, per una corretta esecuzione, il Fornitore faccia completare l'ordine da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle che impiega a tale scopo, il Gruppo Asonext ne informerà il Fornitore, indicando le relative motivazioni. Il Fornitore provvederà quindi all'opportuna sostituzione.
Articolo 5 - Prezzi
- Tutti i prezzi indicati nell’Ordine di Acquisto si intendono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito tra le Parti.
- Tutti gli importi indicati come dovuti dal Gruppo Asonext, salvo diverso accordo, saranno da considerarsi al netto dell'IVA e comprensivi di tutti i costi di qualsivoglia natura che il Fornitore ha sostenuto o sosterrà in relazione all'esecuzione del Contratto; tra questi figureranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, le tasse di importazione ed esportazione, i dazi doganali e tutti gli ulteriori prelievi od oneri imposti o applicati in relazione alle merci e/o ai servizi, alla documentazione, all'imballaggio, al carico, al transito e al trasporto, inclusi i costi di trasporto, i costi di imballaggio, i costi di assicurazione, i canoni (inclusi eventuali canoni di licenza) e tutte le ulteriori spese da sostenere in relazione alla fornitura e/o al servizio.
- Qualora il Contratto non preveda accordi specifici in merito all'eventualità e, in tal caso, alle modalità di applicazione di modifiche tariffarie e di indicizzazione del prezzo, il Fornitore non potrà applicare alcuna modifica tariffaria o procedere all'indicizzazione del prezzo.
- Nel caso in cui, tra il momento dell’ordine e quello di arrivo dalla merce, dovessero mutare i dazi doganali, le tasse o qualsivoglia altra voce estranea al controllo delle parti, il Gruppo Asonext avrà il diritto di rifiutarsi di ricevere la merce e risolvere il Contratto, dovendo riconoscere al Fornitore le sole spese di trasporto.
Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti
- Il Fornitore invierà le fatture sia con modalità di fatturazione elettronica che in copia semplice per conoscenza al Gruppo Asonext, agli indirizzi di fatturazione da questo indicati; le fatture riporteranno la data e il numero dell’Ordine di Acquisto, l'importo dell'IVA e tutte le ulteriori informazioni richieste dal Gruppo Asonext e già presenti sul DDT di consegna; salvo diverso accordo, il pagamento dovrà essere effettuato con valuta in euro.
- Nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “divieto di cessione del credito” e dovranno, altresì, essere indicate e descritte in modo specifico eventuali maggiorazioni del prezzo concordate nel Contratto o autorizzate esplicitamente per iscritto dal Gruppo Asonext.
- I termini di pagamento, che verranno concordati di volta in volta, iniziano a decorrere dal ricevimento della fattura, ma non prima (i) del ricevimento delle merci, (ii) dell'omologazione/collaudo in caso di servizi e/o merci che lo richiedano (iii) della trasmissione della documentazione al Gruppo Asonext in conformità al Contratto. Il pagamento effettuato dal Gruppo Asonext non costituisce in alcun modo una rinuncia ad ogni domanda od azione relativa l'esecuzione del Contratto.
- Se la fattura non è conforme ai requisiti (a solo titolo esemplificativo: il valore dei corrispettivi, il riferimento al numero di ordine, la forma di pagamento indicata correttamente, la correttezza aritmetica e fiscale della fattura, etc.….) oppure non ci sia corrispondenza tra l’Ordine di Acquisto, il documento di trasporto / rapportino di servizio e la fattura, il Gruppo Asonext si riserva di chiedere al Fornitore la correzione delle non conformità; dall’arrivo di tale documento con le dovute modifiche / integrazioni, si calcolerà la nuova decorrenza del pagamento. Il Fornitore non potrà richiedere il pagamento degli interessi, nel caso in cui il Gruppo Asonext non paghi la fattura entro il termine di pagamento originariamente concordato tra le Parti.
- Il Gruppo Asonext avrà il diritto di sospendere il pagamento al Fornitore qualora quest'ultimo non adempia (in toto) agli obblighi previsti dal Contratto stipulato con il Gruppo Asonext.
- Nel caso in cui la prestazione rientrasse nelle categorie per le quali è necessaria la presentazione del DURC da parte del Fornitore (e/o il subfornitore, qualora presente), il Gruppo Asonext non provvederà al pagamento, neppure parziale, in mancanza della produzione di tale documento in corso di validità.
- Con l’accettazione dell’ordine, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga ad eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all’esecuzione del Contratto, con le modalità previste dalla predetta legge, consapevole che l’inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del Contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Articolo 7 - Obblighi generali del Fornitore
- Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti/servizi in conformità agli ordini di acquisto di volta in volta trasmessi dal Gruppo Asonext ed accettati dal Fornitore, nonché in conformità alle specifiche tecniche, ai disegni e ad ogni altro documento facente parte dell'ordine stesso e/o ad esso conseguente, o comunque conosciuto dal Fornitore o approvato espressamente da quest’ultimo, ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
- La fornitura/prestazione deve essere eseguita entro il termine o secondo il calendario concordato, salvo il caso in cui si verifichino le circostanze specificate nell'Articolo 14. Salvo quanto diversamente convenuto esplicitamente dalle Parti, il termine/calendario concordati costituirà il termine ultimo ed essenziale.
- Il Fornitore garantisce che agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle norme e alle disposizioni, alle linee guida e ai codici nazionali e internazionali, applicabili in relazione all'esecuzione del Contratto, incluse le leggi e i regolamenti vigenti, tra le quali, per quanto concerne il commercio internazionale:
- eventuali embarghi, restrizioni all'importazione e all'esportazione ed elenchi di sanzioni;
- le leggi e i regolamenti contro il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (Legge n. 199 del 29-10-2016);
- le leggi ed i regolamenti in materia di lotta e prevenzione del lavoro minorile (rif. normativi ILO convenzioni n° 29,87,98,100,105,111,182; l’art. n. 32 della “convenzione sui diritti del fanciullo”);
- le leggi ed i regolamenti internazionali in materia di cattive condizioni di lavoro (rif. ““convention concerning occupational safety and health and the working environment n° 155);
- le leggi ed i regolamenti in materia di corruzione, schiavitù e del terrorismo.
- la “dichiarazione universale dei diritti umani”;
- la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all’assicurazione sociale (previdenza e assistenza).
- garantisce, inoltre, che, quando le leggi nazionali e gli standard sociali minimi sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard sociale minimo più elevato. - Il Fornitore garantisce di essere titolare di tutti i diritti sulle merci, sui servizi o su parti degli stessi che sono necessari per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore dichiara di essere debitamente autorizzato a detenere e alienare le merci, di essere in possesso di tutte le licenze, dei permessi, delle dichiarazioni e dell'ulteriore documentazione che sono necessari nei paesi di origine, di transito o di destinazione per l'adempimento dei propri obblighi e comunicherà immediatamente al Gruppo Asonext eventuali restrizioni previste dalla legge.
- Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del Contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato, è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta del Gruppo Asonext nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
- Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità del Gruppo Asonext (es. in caso di installazione/manutenzione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Il Fornitore garantisce, quindi, il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008 e successive modifiche) e di ogni altra norma di sicurezza applicabile nonché le disposizioni impartite dal Gruppo Asonext. Il Fornitore si impegna ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche e i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti presenti negli stabilimenti del Gruppo Asonext.
Articolo 8 - Consegna e imballaggio delle merci
- Le merci oggetto di fornitura saranno consegnate secondo le modalità concordate tra le Parti (ed eventualmente dettagliate dal Gruppo Asonext) e saranno accuratamente imballate, etichettate e/o messe in sicurezza, in maniera tale che arrivino a destinazione in buone condizioni, che possano essere adeguatamente identificate e scaricate in modo sicuro e senza costi per il Gruppo Asonext. Gli imballaggi della merce saranno progettati e fabbricati secondo i più aggiornati principi di sostenibilità ambientale.
- Salvo diverso accordo scritto, le merci saranno consegnate con resa DDP presso i siti del Gruppo Asonext indicato nell’ordine in conformità agli Incoterms vigenti. Il Gruppo Asonext accetterà consegne parziali solo previa propria autorizzazione scritta delle stesse.
- Al momento della consegna delle merci, il Fornitore consegnerà al Gruppo Asonext (o a qualsiasi soggetto terzo nominato dal Gruppo Asonext) le licenze, i permessi, i documenti, le informazioni, le specifiche e le istruzioni pertinenti che sono necessari per il trasporto, l'utilizzo, la movimentazione, la lavorazione e lo stoccaggio sicuri e corretti delle merci, nonché tutti i regolari certificati. Eventuali documenti di modifica/revisione devono pervenire al Gruppo Asonext nel minore tempo possibile.
Articolo 9 - Termine di consegna delle merci e/o prestazione dei servizi
- La consegna dei beni/servizi deve avvenire entro il termine indicato nell’Ordine di Acquisto; eventuali anticipi sulla consegna dei beni sono accettati solo all’interno del mese della data di consegna posta sull’Ordine di Acquisto.
- In caso di ritardo nelle consegne dei beni o nell’esecuzione dei servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, il Gruppo Asonext avrà il diritto di: (i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i beni o eseguire i servizi, o (ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato dalla Società.
- In aggiunta ai rimedi di cui all’Art. 7.2, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei beni o esecuzione dei servizi, il Gruppo Asonext potrà avvalersi dei seguenti diritti: (i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna dei beni o dei servizi indicati nell’Ordine di Acquisto o nel Contratto, fatto salvo il maggior danno; (ii) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei beni o esecuzione dei servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto dalla Società per acquistare i beni o i servizi da altri fornitori in conseguenza dell’inadempimento del Fornitore.
- Qualora il Gruppo Asonext comunichi in tempo utile al Fornitore di non riuscire, per qualsivoglia motivo, ad accettare la prestazione del servizio concordato, il Fornitore sospenderà l’esecuzione sino ad un periodo massimo di 3 mesi, garantendo la possibilità di riprenderla prontamente entro tale termine, senza addebitare alcun onere per il Gruppo Asonext. In tal caso il Gruppo Asonext non potrà essere considerato in mora.
Articolo 10 - Qualità, garanzia e omologazione
- Il Fornitore garantisce che le merci che deve consegnare e/o i servizi che deve fornire al Gruppo Asonext coincidono con quanto stabilito nel Contratto e che le merci oggetto di consegna hanno le caratteristiche concordate, sono prive di difetti, sono adatte all'uso cui sono destinate e sono conformi ai requisiti di legge e alle ulteriori disposizioni governative, nonché ai requisiti delle norme e i principi di sicurezza, di qualità e di sostenibilità ambientale applicabili nel settore, così come in vigore alla data di perfezionamento del Contratto. Per quanto riguarda i contratti d’opera, il Fornitore garantisce che tali lavori saranno eseguiti secondo la migliore regola d’arte, con la massima precisione e con materiali e componenti di prima qualità ed esenti da difetti e che l’organizzazione delle opere e la fornitura dei materiali e componenti sia fatta secondo i più recenti principi di sostenibilità ambientale.
- In aggiunta al precedente paragrafo, qualora opportuno, saranno applicabili le disposizioni contenute nelle normative nazionali, europee ed internazionali (UNI, EN, ISO) riguardanti i sistemi unificati di Qualità, Ambiente, Sicurezza e di Sostenibilità, come in vigore alla data di perfezionamento del Contratto. Se e nella misura in cui le disposizioni relative alle norme di cui sopra sono applicabili, il Fornitore eseguirà il Contratto in conformità a tali disposizioni, nel quadro di una corretta salvaguardia e gestione della qualità. Il Gruppo Asonext, ove applicabile, favorisce la scelta di fornitori indirizzati verso tali sistemi unificati di Qualità, Ambiente, Sicurezza e di Sostenibilità, favorendone i percorsi di crescita in tale direzione.
- Le omologazioni, le prove e/o i collaudi da parte del Gruppo Asonext, ovvero di persone o enti nominati dal Gruppo Asonext, potranno essere condotti prima, durante o dopo la consegna, a insindacabile giudizio del Gruppo Asonext.
- A tal fine, il Fornitore garantirà l'accesso ai siti in cui le merci sono prodotte o immagazzinate e collaborerà alle omologazioni, alle prove o ai collaudi del caso, fornendo a proprie spese la documentazione e le spiegazioni necessarie in tal senso. Oltre che per le omologazioni, le prove e i collaudi, il Fornitore, garantirà l’accesso ai propri siti (ove vengano prodotte le merci destinate al Gruppo Asonext e quelle lavorate in conto trasformazione per il Gruppo Asonext) anche per merci già da tempo fornite / lavorate, garantendo l’accesso anche ai clienti del Gruppo Asonext (previa comunicazione scritta della visita inviata anticipatamente). In caso di subappalto di processi e/o lavorazioni effettuato dal Fornitore (autorizzato dal Gruppo Asonext) per operazioni ritenute critiche per la qualità del prodotto / servizio reso al Gruppo Asonext, potrà essere richiesto l’accesso al sito del subfornitore per verificare il corretto svolgersi di tali processi e/o lavorazioni.
- Il Fornitore comunicherà al Gruppo Asonext, in tempo utile e in anticipo, la data della possibile esecuzione di omologazioni, prove e/o collaudi presso il sito del Fornitore. Il Fornitore è inoltre autorizzato a presenziare all'omologazione, alle prove e/o al collaudo presso i siti del Gruppo Asonext, e alle visite di cui al punto precedente.
- Il Fornitore sarà responsabile dei costi delle omologazioni, delle prove e/o dei collaudi. Lo stesso vale in caso di ripetizione di ispezioni, omologazioni, prove o collaudi.
- Le omologazioni, le prove e/o i collaudi non implicheranno alcuna accettazione della fornitura da parte del Gruppo Asonext. Se le merci o i servizi verranno rifiutati al momento dell’omologazione, delle prove e/o dei collaudi, sia prima, durante o dopo la consegna, il Gruppo Asonext ne darà comunicazione scritta al Fornitore. Il termine per la contestazione dei vizi di cui all'articolo 1495 del Codice Civile non risulta applicabile (così come, ove pertinente, l’art. 1667 c.c. e 2226 c.c,). Il Gruppo Asonext non può essere ragionevolmente tenuto a ispezionare singolarmente le merci consegnate, ma può solo essere ragionevolmente tenuta a verificarne se, in fase di trasporto, le stesse hanno subito evidenti danni o vi siano differenze di quantità. Nel caso in cui, a seguito di omologazione del prodotto oppure del ciclo e dei parametri produttivi nel caso di merce in conto trasformazione, siano state concordate tra il Gruppo Asonext ed il Fornitore le caratteristiche del prodotto, i parametri produttivi e le fasi del ciclo, è fatto espresso divieto al Fornitore di modificarli (anche se migliorativi secondo il punto di vista del Fornitore), a meno di una autorizzazione scritta preventiva da parte del Gruppo Asonext.
- In casi urgenti e anche qualora si dovesse ragionevolmente prevedere che il Fornitore non possa o non voglia provvedere alla rettifica o alla sostituzione delle merci acquistate, anche tempestiva, il Gruppo Asonext avrà il diritto di procedere esso stesso alla riparazione o alla rettifica, a spese del Fornitore, ovvero di farle eseguire a terzi, fatta salva la possibilità di procedere ai sensi del successivo Articolo 13.
- Il Fornitore riparerà o sostituirà immediatamente le merci o le parti di merci che non funzionano correttamente o che presentano vizi o difetti entro un termine di trentasei (36) mesi dalla data di accettazione o, se posteriore, entro un termine di ventiquattro (24) mesi dalla data di messa in funzione. Le merci o le parti rettificate o sostituite sono garantite per un ulteriore periodo di due anni dalla data di rettifica o sostituzione. Per quanto possibile, il Fornitore consentirà al Gruppo Asonext di utilizzare tali merci fino a quando quest'ultimo non avrà ricevuto le merci sostitutive.
- Il Gruppo Asonext ha il diritto di rifiutare le merci o i servizi che vengono consegnati: (i) non alla data concordata, (ii) non nei numeri e/o nelle quantità concordate, (iii) in imballaggi inadeguati o danneggiati, (iv) con uno o più difetti, o (v) senza la documentazione di cui all'Articolo 8.3. Il Fornitore si assumerà la responsabilità finanziaria e il rischio relativo alla restituzione o al diverso stoccaggio delle merci, fatto salvo il diritto del Gruppo Asonext di ottenere un risarcimento delle perdite e delle spese sostenute in seguito all'inadempimento del Fornitore ai propri obblighi.
- Il Fornitore è tenuto a coprire eventuali danni subiti dal Gruppo Asonext a causa di vizi o difetti nei servizi, difetti dei prodotti, non conformità alle specifiche tecniche, violazioni delle disposizioni amministrative relative alla sicurezza da parte del Fornitore (comprese, in caso di servizio di trasporto, quelle relative alla sicurezza della circolazione stradale nel Paese di ritiro, nei Paesi di transito e in quello di consegna) o per qualsiasi altra ragione imputabile al Fornitore. La Garanzia comprende anche i danni a persone e proprietà causati dai prodotti fabbricati dal Gruppo Asonext utilizzando i prodotti e i servizi forniti / effettuati dal Fornitore (comprese le lavorazioni esterne ed i trasporti), nel caso in cui tali danni siano dovuti a vizi della merce / dei servizi o alla non conformità ai termini del Contratto.
- Il Gruppo ASONEXT adotta specifiche procedure per l’identificazione e la gestione dei prodotti contraffatti, fraudolenti e sospetti (CFSI); il riscontro di tale tipologia di prodotto in una consegna da parte di un fornitore può portare, oltre alla sospensione immediata di tutti gli ordini in essere, alla esclusione del fornitore dalle liste dei fornitori del Gruppo ed alla richiesta di tutti i danni subiti conseguenti alla consegna di prodotti di tal natura.
Articolo 11 – Recesso
- Salvo diversi accordi tra le Parti, il Gruppo Asonext avrà diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, previa comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 90 (novanta) giorni, senza che sia dovuto al Fornitore o a terzi alcun indennizzo, rimborso o importo a qualsivoglia titolo al di fuori dei corrispettivi maturati alla data di recesso.
- Se il Contratto viene risolto nel corso del rapporto, il Fornitore ha comunque l'obbligo di rispettare la riservatezza di tutte le informazioni che gli vengono comunicate per tutta la durata dell'ordine, a titolo di estensione dell'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo 19.
Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa
- Salvi gli altri casi di risoluzione, previsti dalle norme, nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto o nella conferma d'ordine, il Gruppo Asonext avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento al Fornitore: (i) se il Fornitore chiede una moratoria sui pagamenti (o una misura analoga ai sensi della legge applicabile); (ii) se viene presentata, nei confronti del Fornitore, una domanda di fallimento ovvero qualsivoglia altra procedura concorsuale, in proprio o da parte di terzi (o una misura analoga ai sensi della legge applicabile); (iii) se l'attività del Fornitore viene sottoposta a scioglimento o liquidazione; (iv) se viene imposto un pignoramento sui beni del Fornitore; (v) se si verifica una riduzione del patrimonio del Fornitore, che possa ridurre la garanzia per le proprie obbligazioni (quali, a solo titolo esemplificativo, l’affitto/cessione di azienda o di un ramo d’azienda); (vi) se non vengono rispettati gli impegni in merito alle assicurazione di cui al successivo art. 15; (vii) se il Fornitore o uno dei suoi dipendenti e rappresentanti offre o procura vantaggi a una persona che collabora all'attività del Gruppo Asonext o a uno dei dipendenti o rappresentanti di quest'ultimo; (viii) se la Società del Fornitore, il titolare o i soci, il Legale Rappresentante, i dirigenti o i procuratori sono soggetti a: misure cautelari coercitive e restrittive della libertà personale, procedimenti penali di qualsiasi natura (ed in particolare legati alla legislazione antimafia), sanzioni interdittive, sentenza di condanna (anche non definitiva); (ix) se il Fornitore impiega cittadini di Paesi terzi sprovvisti del regolare permesso di soggiorno; (x) in caso di variazione o modifica dell’assetto proprietario del Fornitore a seguito della quale il Gruppo Asonext ritenesse venuti meno i requisiti di affidabilità esistenti al momento della conclusione del Contratto; (xi) violi le obbligazioni previste nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali.
- In caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, il Gruppo Asonext avrà il diritto di adottare tutte le misure che riterrà opportune e necessarie per la prosecuzione dell'ordine assegnato al Fornitore, tra cui l'assunzione di terzi e il recupero dal Fornitore di tutte le perdite e le spese che ha sostenuto a tal fine.
Il recesso sarà comunicato dal Gruppo Asonext mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata contenente le motivazioni dello stesso.
Articolo 13 - Inadempimento
- In caso di inadempimento dei propri obblighi, oltre alle facoltà già attribuite dalle presenti Condizioni, il Gruppo Asonext avrà diritto:
- a risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454; oppure:
- a esigere il sistematico rispetto del Contratto; e, in ogni caso:
- a esigere il pagamento delle perdite che ha subito e che può ancora subire. - Il Fornitore si assumerà la responsabilità finanziaria dei costi di tutti i provvedimenti giudiziari e stragiudiziali, compresi i costi di riscossione e i costi di assistenza legale sostenuti per la non conformità e/o la violazione da parte del Fornitore, mentre quest'ultimo continua a essere inadempiente.
Articolo 14 - Forza maggiore
- Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi e/o inadempimenti causati dal verificarsi di eventi di forza maggiore a condizione che dia all’altra parte tempestiva comunicazione scritta del verificarsi di tale circostanza. Costituisce “Forza Maggiore” il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca ad una Parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la Parte in questione provi: a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; b) che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto; c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o previsti dalla Parte interessata.
- A titolo di esempio costituiscono causa di forza maggiore
- Il Fornitore può invocare il beneficio della forza maggiore solo se ne ha dato comunicazione al Gruppo Asonext, per iscritto e indicando le motivazioni, il più rapidamente possibile e, comunque, entro sette giorni dall'inizio della situazione di forza maggiore.
- Il Fornitore non avrà diritto a invocare il beneficio della forza maggiore se le circostanze che hanno determinato la situazione di forza maggiore si verificano dopo che avrebbe dovuto portare a termine la sua prestazione.
- Tra le situazioni di "forza maggiore" non rientrano, in ogni caso, la scarsa disponibilità di personale adeguatamente qualificato, la malattia del personale, gli scioperi aziendali, gli scioperi bianchi aziendali, il ritardo nella consegna ovvero l'inadeguatezza o l'aumento dei prezzi dei materiali o delle materie prime ovvero i divieti di importazione, esportazione o transito. Analogamente, tra le situazioni di forza maggiore non figurano eventuali inadempimenti o non conformità di terzi assunti dal Fornitore e/o problemi di liquidità o solvibilità del Fornitore o di terzi eventualmente assunti dallo stesso.
Articolo 15 - Assicurazione
- Il Fornitore garantisce di essere adeguatamente assicurato e di rimanere assicurato, a proprie spese e a proprio rischio, contro tutti i rischi pertinenti durante l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si fa carico delle spese e del rischio di danni ai materiali e alle attrezzature proprie e dei suoi fornitori, sia presso i siti del Gruppo Asonext sia altrove, nel caso di contratti di appalto e di installazione.
- Il Fornitore si impegna ad indennizzare e risarcire il Gruppo Asonext su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazioni, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte del Fornitore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da prodotti/servizi difettosi o altrimenti derivante da qualsiasi atto, omissione o attività negligente del Fornitore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, consegna successiva, installazione e rimozione dei prodotti/servizi difettosi;
c) qualsiasi responsabilità e/o rivendicazione riferibili in qualsiasi modo alle merci consegnate o ai servizi prestati dal Fornitore. - Il Fornitore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con il Gruppo Asonext e fintantoché continui a fornire prodotti e servizi al Gruppo Asonext, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione:
- Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
- Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori - prestatori di lavoro (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata;
- Polizza di Responsabilità Civile Prodotti (RCP) con un massimale di almeno € 2.500.000 per sinistro/anno.
- Nei casi in cui la fornitura riguardi prodotti destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti dal Gruppo Asonext, il Fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
a - Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
b - Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
c - Garanzia “Danni patrimoniali puri” con il limite assicurato di almeno € 250.000,00. - Non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, disdette del Contratto o modifica delle garanzie, senza il preventivo consenso del Gruppo Asonext; eventuali sospensioni e/o mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 giorni, previo avviso al Gruppo Asonext delle motivazioni del provvedimento; inoltre:
- la Compagnia di Assicurazione dovrà riconoscere al Gruppo Asonext la qualifica di “Assicurata Aggiunta”;
- l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Gruppo Asonext (art. 1916 c.c.).
Il Gruppo Asonext si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati in relazione a variazioni dell’attività svolta e dei rischi connessi. Le coperture assicurative del presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità del Fornitore, che si obbliga a dare immediata comunicazione scritta al Gruppo Asonext di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o cose.
Articolo 16 - Licenze
- Il Fornitore garantisce al Gruppo Asonext che è dotato di, o otterrà in tempo utile e manterrà, tutte le licenze, incluse quelle rilasciate dalle Amministrazioni Pubbliche, che sono necessarie per il lavoro che il Fornitore deve svolgere e per le merci che deve consegnare o per i servizi che deve rendere. Il Fornitore garantisce al Gruppo Asonext che gli articoli che gli fornisce, nell'ambito del Contratto, non sono vietati da legislazioni o normative applicabili.
- Il Fornitore sarà finanziariamente responsabile di tutte le penali, le perdite ed esborsi simili derivanti da o conseguenti all'inadempimento degli obblighi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo e il Fornitore terrà completamente indenne il Gruppo Asonext da qualsiasi forma di responsabilità nei confronti di terzi in tal senso.
- Il Fornitore sarà finanziariamente responsabile di tutte le conseguenze risultanti dal mancato funzionamento delle attrezzature consegnate dal Fornitore o risultanti da lavori (preparatori) intrapresi dal Fornitore in modo improprio, tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo, l'acquisto di materie sussidiarie.
- Nel caso siano necessarie licenze speciali di durata limitata nel tempo per l’esecuzione di un servizio specifico ordinato dal Gruppo Asonext (ad esempio, licenze per i trasporti eccezionali), il Fornitore deve preventivamente comunicarne il costo ed i tempi per l’ottenimento, la data di inizio e quella di termine della licenza e la descrizione delle caratteristiche della licenza.
Il Gruppo Asonext potrà chiede al Fornitore copia di tale licenza.
Articolo 17 - Diritti di proprietà intellettuale
- Il Gruppo Asonext conserva, salvo diverso accordo scritto, i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale (propri o dei quali detiene la licenza), in relazione a qualsiasi esempio, calcolo, disegno, forma, modello, matrice, progetto, metodo di lavoro, parere e altro prodotto dell'intelletto che ha elaborato e diffuso. Tali diritti rimangono di proprietà del Gruppo Asonext e non possono essere copiati, duplicati, mostrati a terzi o utilizzati altrimenti, senza il suo esplicito consenso.
- Il Fornitore garantisce che la fornitura delle merci e/o l'utilizzo dei servizi, la vendita o l'applicazione degli stessi da parte del Gruppo Asonext non costituiranno una violazione o un uso illecito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi e il Fornitore terrà indenne il Gruppo Asonext da qualsiasi rivendicazione di terzi che asseriscono una violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale, ivi incluse le rivendicazioni relative al know-how, alla concorrenza non autorizzata, ecc.
- Eventuali nuove scoperte o invenzioni occorse durante l’esecuzione dell’Ordine dovranno considerarsi alla stregua dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Gruppo Asonext.
- Nel caso in cui sia già stato firmato un accordo di riservatezza, lo stesso deve intendersi comunque applicabile ai rapporti tra le Parti.
Articolo 18 – Subappalto - trasferimento di diritti e obblighi
- Salvo diverso preventivo accordo scritto fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione dei beni e/o la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordine o del Contratto.
- Resta in ogni caso inteso che, anche in caso di autorizzazione al subappalto, il Fornitore sarà esclusivamente responsabile ed unico referente nei confronti del Gruppo Asonext. Pertanto, il Fornitore, nell’instaurazione e mantenimento del rapporto di subappalto, ha l’obbligo di imporre ai propri subappaltatori i medesimi obblighi dallo stesso assunti nei confronti del Gruppo Asonext (anche mediante l’accettazione delle presenti Condizioni Generali) e garantire il corretto adempimento di tali obblighi.
- Il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori compete in via esclusiva al Fornitore, il quale si obbliga a manlevare e tenere indenne il Gruppo Asonext da ogni eventuale pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo dai subappaltatori. In particolare, il Fornitore deve garantire che siano adempiute e rispettate le disposizioni legislative in materia di gestione del personale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di sicurezza (compresa quella relativa alla circolazione stradale), previdenziali e assicurativi. Il Fornitore si impegna altresì, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne integralmente il Gruppo Asonext da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subappaltatori, nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori appaltati e/o subappaltati. A tale fine, la stipula di polizze assicurative previste nelle seguenti Condizioni deve prevedere anche la copertura della responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Fornitore assicurato per danni cagionati a terzi per fatto dei subappaltatori o di loro dipendenti.
- Nel caso in cui la prestazione rientrasse nelle categorie per le quali è necessaria la presentazione del DURC, il Fornitore (e il subfornitore qualora presente), si impegna alla consegna del predetto documento entro il termine di inizio delle prestazioni. Il Gruppo Asonext avrà la facoltà di rifiutare la prestazione sino al rilascio di tale documento nonché di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto a chiedere il risarcimento dei danni.
- Il Fornitore non ha il diritto di trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto a terzi o di alienare o gravare tali diritti e obblighi (compresa la cessione del credito), salvo che non abbia ottenuto il previo consenso scritto del Gruppo Asonext. Il Gruppo Asonext ha il diritto di porre condizioni a tale consenso. Se il Gruppo Asonext dà il proprio consenso, il Fornitore rimane pienamente responsabile nei confronti del Gruppo. Inoltre, il consenso si applica solo al caso per il quale è stato dato.
Articolo 19 – Riservatezza e privacy
- Il Fornitore si impegna a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni fornitegli con qualsiasi mezzo nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, ivi incluse, a titolo indicativo ma non esaustivo, le specifiche di materiali, modelli, disegni, schemi, strutture e simili. Il Fornitore si impegna a utilizzare tali informazioni esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore non divulgherà tali informazioni a terzi, non le copierà, se non nella misura necessaria per l'esecuzione del Contratto e non ne farà alcun uso commerciale.
- Il Fornitore si assicurerà che tutti i suoi collaboratori e gli eventuali subappaltatori adempiano all'obbligo di cui al precedente paragrafo.
- Il Fornitore non rivelerà a terzi l'esistenza e/o la controprestazione/i o l'esecuzione del Contratto senza il consenso scritto del Gruppo Asonext, a pena di applicazione di una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione e per ogni giorno durante il quale una violazione permane, con qualsiasi parte di un giorno che conta come un giorno intero. La disposizione di cui sopra non pregiudica l'obbligo del Fornitore di astenersi dal porre in essere la condotta in questione o il suo obbligo di corrispondere il risarcimento di ogni maggior danno.
- Le Parti si impegnano a trattare tutti i dati ricevuti conformemente alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016; si obbligano, pertanto, a comunicare prontamente per iscritto all’altra Parte ogni eventuale uso non autorizzato o rivelazione non autorizzata delle informazioni riservate di cui abbia notizia; le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti secondo L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati stessi.
Articolo 20 - Responsabilità
- Il Fornitore è responsabile di tutte le perdite subite da Gruppo Asonext o da terzi a seguito di un inadempimento colposo del Fornitore ai propri obblighi, di qualsivoglia natura; sono incluse, a titolo indicativo ma non esaustivo, le penali che il Gruppo Asonext dovrà ai propri clienti se il Fornitore non adempie al Contratto o non lo fa in modo tempestivo o corretto.
- Il Fornitore tiene indenne il Gruppo Asonext da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in base alla responsabilità di cui al precedente paragrafo. Inoltre, su prima richiesta del Gruppo Asonext, il Fornitore negozierà la liquidazione con tali terzi o intenterà contro tali richieste un'azione legale al posto del Gruppo Asonext o in via congiunta con il Gruppo Asonext, a discrezione di quest'ultimo.
- Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i membri del personale e i dipendenti del Gruppo Asonext si classificano come terzi.
Articolo 21 - Azioni legali, diritto applicabile e controversie
- Tutti i rapporti giuridici tra le Parti sono disciplinati esclusivamente dal diritto italiano.
- Qualsiasi controversia che insorga fra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei rapporti giuridici ai quali le presenti Condizioni Generali si applicano, sarà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Brescia.
- Nel caso in cui le presenti Condizioni Generali di Acquisto fossero redatte anche in una lingua diversa dall'italiano, la versione italiana prevarrà sempre in caso di differenze tra le versioni.
Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice Civile, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle suddette Condizioni Generali di Acquisto del Gruppo Asonext: art. 2.2 (Validità CGA pubblicate sul sito); 4 (Modifiche al contratto); 5.3 e 5.4 (Divieti modifiche prezzi); 6.3, 6.4 e 6.5 (Sospensioni pagamenti); 7.2 (Termine essenziale); 9 (Termini di consegna e sospensioni); 11 (Recesso); 12 (Clausola risolutiva espressa); 13 (Inadempimento); 18 (Divieto subappalto e cessione diritti); 19.3 (Penale per violazione privacy); 20 (Responsabilità); 21 (Azioni legali, diritto applicabile e controversie)