CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
ASONEXT s.p.a. Unipersonale

 

Articolo 1 – Disposizioni generali

  1. Le presenti Condizioni generali di Acquisto sono predisposte dalla ASONEXT s.p.a. società Unipersonale (di seguito semplicemente ASONEXT), con sede legale in Ospitaletto (BS) Via Seriola 122, P.Iva / Reg. Imp. / Vat. nr. IT 01420510172 e REA di Brescia N. 0282405, con sito Web “www.asonext.com”, nel quale verranno pubblicate le presenti Condizioni
  2. Le stesse varranno nei confronti di ogni "Fornitore", intendendosi con ciò la persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi entità che intratterrà con ASONEXT un qualsiasi rapporto, anche nella fase precontrattuale, relativo alla fornitura di servizi e/o merci o all'esecuzione di qualsiasi ulteriore prestazione.
  3. Nel testo delle presenti Condizioni, ASONEXT e il Fornitore, quando intese congiuntamente, potranno essere definite anche semplicemente le “Parti”.
  4. Nelle presenti Condizioni, per "Contratto" si intende qualsiasi accordo concluso tra il Fornitore e ASONEXT per la fornitura di merci e/o la prestazione di servizi da parte del Fornitore.
  5. Per tutte le comunicazioni per le quali verrà prevista la forma "per iscritto", la stessa dovrà intendersi comprensiva anche dei messaggi inviati a mezzo e-mail.

Articolo 2 - Applicabilità

  1. Le presenti Condizioni generali si applicano a tutti i rapporti comunque intercorsi tra le Parti, alle trattative e ai Contratti stipulati da ASONEXT con il Fornitore per la fornitura di merci e/o servizi o per l'esecuzione di qualsiasi ulteriore prestazione in suo favore.
  2. Il Fornitore dichiara di essere pienamente a conoscenza delle presenti Condizioni generali che potranno essere semplicemente allegate ai preventivi, alle conferme di ordini o trasmesse a mezzo e-mail; il Fornitore dichiara che la piena conoscenza delle stesse possa avvenire anche mediante la sola pubblicazione sul Sito Web “www.asonext.com”
  3. L’applicazione delle Condizioni generali del Fornitore ovvero di qualsiasi altra pattuizione contenuta in qualsivoglia scritto di questi, deve intendersi esplicitamente esclusa, in mancanza di un’esplicita accettazione scritta da parte di ASONEXT.
  4. Qualora una qualsiasi parte del Contratto e/o delle presenti Condizioni generali dovesse risultare nulla o annullabile, ciò non inciderà in alcun modo sulle restanti parti del Contratto e/o delle presenti Condizioni generali che dovranno ritenersi pienamente valide e applicabili. Le disposizioni nulle o annullabili saranno sostituite da quelle legalmente corrette e più adeguate al contratto che le Parti avrebbero stipulato.

Articolo 3 - Accordi

  1. Il Contratto si intenderà perfezionato tra le Parti quando:
    a)  ASONEXT accetterà l'offerta scritta del Fornitore tramite un proprio ordine scritto; o
    b) il Fornitore, senza aver preventivamente accettato l’offerta in forma scritta, darà inizio all'esecuzione del Contratto e tale esecuzione verrà consentita da ASONEXT, la quale, tuttavia, si riserva la facoltà di dichiararla tardiva e non accettarla.
  2. ASONEXT non sarà vincolata da nessun accordo raggiunto dal Fornitore o da terzi, con propri dipendenti o addetti privi dei poteri di rappresentanza attribuiti con le debite procure; fatta salva la facoltà insindacabile di ASONEXT di decidere di ratificare l’operato di questi.
  3. Qualora il medesimo Contratto preveda la partecipazione, in qualità di Fornitori, di due o più persone fisiche e/o giuridiche, ciascuna di queste sarà responsabile in solido, nei confronti di ASONEXT, per l'adempimento della totalità degli obblighi che sono loro imposti, ai sensi di tale Contratto.
  4. Le Parti agevoleranno la transazione trasmettendosi l’un l’altro le informazioni in modalità elettronica. Il Fornitore accetta che gli ordini di acquisto prodotti da ASONEXT siano validi anche in mancanza di sottoscrizione; resta salva la facoltà, per entrambe le Parti, di chiedere esplicitamente la sottoscrizione grafica o digitale del documento ritenuto rilevante.

Articolo 4 - Modifiche al Contratto

  1. ASONEXT avrà il diritto di apportare modifiche al Contratto che avrà stipulato con il Fornitore, fino all'inizio dell'esecuzione del Contratto da parte di quest'ultimo.
  2. In caso di un'eventuale modifica proposta da ASONEXT, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per iscritto a ASONEXT, l'accettazione della stessa entro cinque giorni di calendario dalla proposta di modifica, oppure di indicare condizioni più dettagliate in base alle quali il Fornitore accetterà la modifica; in caso contrario, si riterrà che il Fornitore l’abbia accettata.
  3. Qualora ASONEXT ritenga che tali ulteriori condizioni, suggerite dal Fornitore, non siano ragionevoli, data la natura e l'entità della modifica, la stessa avrà diritto ad annullare l'ordine con effetto immediato, tramite comunicazione scritta. L'annullamento, ai sensi del presente paragrafo, non darà alle Parti il diritto a un risarcimento delle eventuali perdite.
  4. Eventuali accordi o modifiche al Contratto, così come eventuali lavori supplementari, saranno imputabili ad ASONEXT solo se dalla stessa esplicitamente accettati per iscritto.
  5. Il Fornitore non potrà sostituire, in via temporanea o permanente, le persone fisiche e/o giuridiche incaricate della produzione e/o della fornitura di merci e/o dell'esecuzione di servizi (anche per quanto concerne i subfornitori qualora ammessi), senza il previo consenso scritto di ASONEXT, salvo che ciò non sia stato concordato per iscritto nel Contratto. ASONEXT ha il diritto di porre condizioni a tale consenso. La sostituzione di qualsiasi persona fisica o giuridica, incaricata della prestazione dei servizi, non potrà mai comportare un aumento del corrispettivo concordato dalle Parti.
  6. Se ASONEXT ha buoni motivi per ritenere opportuno che, per una corretta esecuzione, il Fornitore faccia completare l'ordine da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle che impiega a tale scopo, ASONEXT ne informerà il Fornitore, indicando le relative motivazioni. Il Fornitore provvederà quindi all'opportuna sostituzione.

Articolo 5 - Prezzi

  1. Il prezzo che il Fornitore dovrà fornire sarà un prezzo fisso e indicato precisamente nel Contratto, con la specifica del valore per ogni singolo articolo e per il numero totale degli articoli dello stesso tipo, forniti a ASONEXT, così come per ogni voce dei servizi resi.
  2. Tutti gli importi indicati come dovuti da ASONEXT, salvo diverso accordo, saranno da considerarsi al netto dell'IVA ma comprensivi di tutti i costi di qualsivoglia natura che il Fornitore ha sostenuto o sosterrà in relazione all'esecuzione del Contratto; tra questi figureranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, le tasse di importazione ed esportazione, i dazi doganali e tutti gli ulteriori prelievi od oneri imposti o applicati in relazione alle merci e/o ai servizi, alla documentazione, all'imballaggio, al carico, al transito e al trasporto, inclusi i costi di trasporto, i costi di imballaggio, i costi di assicurazione, i canoni (inclusi eventuali canoni di licenza) e tutte le ulteriori spese da sostenere in relazione alla fornitura e/o al servizio.
  3. Qualora il Contratto non preveda accordi specifici in merito all'eventualità e, in tal caso, alle modalità di applicazione di modifiche tariffarie e di indicizzazione del prezzo, il Fornitore non potrà applicare alcuna modifica tariffaria o procedere all'indicizzazione del prezzo.
  4. Nel caso in cui, tra il momento dell’ordine e quello di arrivo dalla merce, dovessero mutare i dazi doganali, le tasse o qualsivoglia altra voce estranea al controllo delle parti, la ASONEXT avrà il diritto di rifiutarsi di ricevere la merce e risolvere il contratto, dovendo riconoscere al Fornitore le sole spese di trasporto.

Articolo 6 – Fatturazione e Pagamenti

  1. Il Fornitore invierà le fatture sia con modalità di fatturazione elettronica che in copia semplice per conoscenza a ASONEXT, agli indirizzi di fatturazione da questa indicati, e le fatture riporteranno la data e il numero del Contratto, l'importo dell'IVA e tutte le ulteriori informazioni richieste da ASONEXT; salvo diverso accordo, il pagamento dovrà essere effettuato con valuta in Euro.
  2. Nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “divieto di cessione del credito” e dovranno, altresì, essere indicate e descritte in modo specifico eventuali maggiorazioni del prezzo concordate nel Contratto o autorizzate esplicitamente per iscritto da ASONEXT.
  3. I termini di pagamento, che verranno concordati di volta in volta, iniziano a decorrere dal ricevimento della fattura, ma non prima (i) del ricevimento delle merci, (ii) dell'omologazione/collaudo in caso di servizi e/o merci che lo richiedano (iii) della trasmissione della documentazione a ASONEXT in conformità al Contratto. Il pagamento effettuato da ASONEXT non costituisce in alcun modo una rinuncia ad ogni domanda od azione relativa l'esecuzione del Contratto.
  4. Se la fattura non è conforme ai requisiti (a solo titolo esemplificativo il valore dei corrispettivi, il riferimento al numero di ordine, la forma di pagamento indicata correttamente, etc….), il Fornitore non potrà richiedere il pagamento degli interessi, nel caso in cui ASONEXT non paghi la fattura entro il termine di pagamento concordato tra le Parti.
  5. ASONEXT avrà il diritto di sospendere il pagamento al Fornitore qualora quest'ultimo non adempia (in toto) agli obblighi previsti da un Contratto stipulato con ASONEXT.
  6. Nel caso in cui la prestazione rientrasse nelle categorie per le quali è necessaria la presentazione del DURC da parte del Fornitore (e/o il subfornitore qualora presente), la ASONEXT non provvederà al pagamento, neppure parziale, in mancanza della produzione di tale valido documento.

Articolo 7 - Obblighi generali del Fornitore

  1. Il Fornitore garantisce che le prestazioni che devono essere eseguite dallo stesso o, per suo conto, da terzi, soddisferanno le condizioni, le specifiche e i disegni riportati nel Contratto o indicati più dettagliatamente da ASONEXT e che tali prestazioni saranno eseguite in conformità al termine o al calendario concordato, nonché esenti da difetti.
  2. La prestazione deve essere eseguita entro il termine o secondo il calendario concordati, salvo il caso in cui si verifichino le circostanze specificate nell'Articolo 14. Salvo quanto diversamente convenuto esplicitamente dalle Parti, il termine/calendario concordati costituirà un termine ultimo ed essenziale, tanto che, qualora venga superato, il Fornitore sarà automaticamente costituito in mora senza necessità di un preavviso scritto.
  3. Il Fornitore garantisce che agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle norme e alle disposizioni, alle linee guida e ai codici nazionali e internazionali, applicabili in relazione all'esecuzione del Contratto, incluse le leggi e i regolamenti vigenti, tra le quali, per quanto concerne il commercio internazionale, eventuali embarghi, restrizioni all'importazione e all'esportazione ed elenchi di sanzioni, nonché le leggi e i regolamenti in materia di lotta e prevenzione del lavoro minorile, della corruzione, della schiavitù, delle cattive condizioni di lavoro e del terrorismo.
  4. Il Fornitore garantisce di essere titolare di tutti i diritti sulle merci, sui servizi o su parti degli stessi che sono necessari per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore dichiara di essere debitamente autorizzato a detenere e alienare le merci, di essere in possesso di tutte le licenze, dei permessi, delle dichiarazioni e dell'ulteriore documentazione che sono necessari nei paesi di origine, di transito o di destinazione per l'adempimento dei propri obblighi e comunicherà immediatamente a ASONEXT eventuali restrizioni previste dalla legge.
  5. Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di ASONEXT nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
  6. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto 7.5 conferisce a ASONEXT la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto di ASONEXT a chiedere il risarcimento dei danni.
  7. Il Fornitore dovrà eseguire la prestazione oggetto del contratto utilizzando i propri strumenti e le proprie attrezzature (comprese quelle di protezione individuale), se non diversamente concordato, ed è responsabile di tali attrezzature e degli strumenti, anche nel momento in cui gli stessi sono introdotti nei locali della ASONEXT. ASONEXT non dovrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali furti, danni, incendi che interessino i beni e le attrezzature di proprietà del Fornitore che siano stati introdotti nella proprietà e pertinenze della ASONEXT. Al termine dell’esecuzione della fornitura o al momento della sua risoluzione, il Fornitore dovrà lasciare i locali in uno stato ordinato, in buone condizioni e rimuovere tutti i propri strumenti così come dovrà provvedere alla raccolta, stoccaggio, movimentazione e trasporto di rifiuti prodotti dall’esecuzione della fornitura, secondo la procedura stabilita da ASONEXT e/o dalle leggi applicabili.

Articolo 8 - Consegna e imballaggio delle merci

  1. Le merci oggetto di fornitura saranno consegnate secondo le modalità concordate tra le Parti, ovvero secondo modalità possibilmente indicate più in dettaglio da ASONEXT e saranno accuratamente imballate, contrassegnate e/o messe in sicurezza, in maniera tale che arrivino a destinazione in buone condizioni, che possano essere adeguatamente identificate e scaricate a destinazione in modo sicuro e senza costi per ASONEXT.
  2. Salvo diverso accordo scritto, le merci saranno consegnate DDP presso il sito di ASONEXT a Ospitaletto (BS) in conformità agli Incoterms 2020. ASONEXT accetterà consegne parziali solo previa propria autorizzazione scritta delle stesse.
  3. Qualora, prima della consegna, ASONEXT chieda al Fornitore di recapitare le merci a un indirizzo diverso, sempre nel territorio italiano e riferibile alle società del Gruppo il Fornitore soddisferà tale richiesta, senza nessun ulteriore addebito di costi o spese.
  4. Al momento della consegna delle merci, il Fornitore consegnerà a ASONEXT (o a qualsiasi soggetto terzo nominato da ASONEXT) le licenze, i permessi, i documenti, le informazioni, le specifiche e le istruzioni pertinenti che sono necessari per il trasporto, l'utilizzo, la movimentazione, la lavorazione e lo stoccaggio sicuri e corretti delle merci, nonché tutti i regolari certificati. Eventuali documenti di modifica/revisione devono pervenire a ASONEXT entro e non oltre due (2) settimane dalla consegna o dal montaggio delle merci.

Articolo 9 - Termine di consegna delle merci e/o prestazione dei servizi

  1. La consegna della merce o l’esecuzione dei servizi avverranno entro il termine indicato nel Contratto.
  2. Qualora il Fornitore sappia o possa prevede di non riuscire ad effettuare la prestazione o di non poterla fare per tempo, ne informerà immediatamente ASONEXT per iscritto, indicando la causa delle circostanze che lo costringono ad agire in tal senso, nonché le misure necessarie per trovare una soluzione a eventuali problemi che ne conseguono e adotterà, altresì, tali misure a proprie spese. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 13, il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenti perdite subite da ASONEXT, salvo che non riesca a dimostrare che le circostanze in questione sono riconducibili a ASONEXT. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano i restanti diritti di ASONEXT.
  3. Qualora ASONEXT comunichi in tempo utile al Fornitore di non riuscire, per qualsivoglia motivo, ad accettare il ricevimento delle merci alla data concordata e se le merci sono pronte per la spedizione, il Fornitore le conserverà e le metterà in sicurezza a proprie spese e adotterà tutte le opportune misure per evitare qualsiasi deterioramento della loro qualità fino alla consegna, per un periodo di almeno 3 mesi dalla data di effettiva messa a disposizione, senza addebitare alcun onere per ASONEXT. In tal caso ASONEXT non potrà essere considerata in mora.
  4. Qualora ASONEXT comunichi in tempo utile al Fornitore di non riuscire, per qualsivoglia motivo, ad accettare la prestazione del sevizio concordato, il Fornitore sospenderà l’esecuzione sino ad un periodo massimo di 3 mesi, garantendo la possibilità di riprenderla prontamente entro tale termine, senza addebitare alcun onere per ASONEXT. In tal caso ASONEXT non potrà essere considerata in mora.
  5. Qualsiasi rinvio dell'accettazione, come specificato nel paragrafo 9.3 e 9.4 del presente Articolo, non darà mai diritto al Fornitore di richiedere un aumento del prezzo concordato e/o un risarcimento.

Articolo 10 - Qualità, garanzia e omologazione

  1. Il Fornitore garantisce che le merci che deve consegnare e/o i servizi che deve fornire a ASONEXT coincidono con quanto stabilito nel Contratto (specifiche incluse) e che le merci oggetto di consegna hanno le caratteristiche concordate, sono prive di difetti, sono adatte all'uso cui sono destinate e sono conformi ai requisiti di legge e alle ulteriori disposizioni governative, nonché ai requisiti delle norme di sicurezza e di qualità applicabili nel settore, così come in vigore alla data di perfezionamento del Contratto.
  2. In aggiunta al precedente paragrafo, qualora opportuno, saranno applicabili le disposizioni contenute nelle norme ISO, come in vigore alla data di perfezionamento del Contratto. Se e nella misura in cui le disposizioni relative alle norme di cui sopra sono applicabili, il Fornitore eseguirà il Contratto in conformità a tali disposizioni, nel quadro di una corretta salvaguardia e gestione della qualità.
  3. Le omologazioni, le prove e/o i collaudi da parte di ASONEXT ovvero di persone o enti nominati da ASONEXT, potranno essere condotti prima, durante o dopo la consegna, a insindacabile giudizio della stessa ASONEXT.
  4. A tal fine, il Fornitore garantirà l'accesso ai siti in cui le merci sono prodotte o immagazzinate e collaborerà alle omologazioni, alle prove o ai collaudi del caso, fornendo a proprie spese la documentazione e le spiegazioni necessarie in tal senso.
  5. Il Fornitore comunicherà a ASONEXT, se necessario in tempo utile e in anticipo, la data della possibile esecuzione di omologazioni, prove e/o collaudi. Il Fornitore è autorizzato a presenziare all'omologazione, alla prova e/o al collaudo.
  6. Il Fornitore sarà responsabile dei costi delle omologazioni, delle prove e/o dei collaudi. Lo stesso vale in caso di ripetizione di ispezioni, omologazioni, prove o collaudi.
  7. Le omologazioni, le prove e/o i collaudi non implicheranno alcuna accettazione della fornitura da parte di ASONEXT. Se le merci o i servizi verranno rifiutati al momento dell’omologazione, delle prove e/o dei collaudi, sia prima, durante o dopo la consegna, ASONEXT ne darà comunicazione scritta al Fornitore. Il termine per la contestazione dei vizi di cui all'articolo 1495 del Codice Civile non risulta applicabile (così come, ove pertinente, l’art. 1667 c.c. e 2226 c.c,). ASONEXT non può essere ragionevolmente tenuta a ispezionare le merci consegnate singolarmente, ma può solo essere ragionevolmente tenuta a verificarne se, in fase di trasporto, le stesse hanno subito evidenti danni o vi siano differenze di quantità.
  8. In casi urgenti e anche qualora si dovesse ragionevolmente prevedere che il Fornitore non possa o non voglia provvedere alla rettifica o alla sostituzione, anche tempestiva, ASONEXT avrà il diritto di procedere esso stesso alla riparazione o alla rettifica, a spese del Fornitore, ovvero di farle eseguire a terzi, fatta salva la possibilità di procedere ai sensi del successivo Articolo 13.
  9. Il Fornitore riparerà o sostituirà immediatamente le merci o le parti di merci che non funzionano correttamente o che presentano vizi o difetti entro un termine di trentasei (36) mesi dalla data di accettazione o, se posteriore, entro un termine di ventiquattro (24) mesi dalla data di messa in funzione.  Le merci o le parti rettificate o sostituite sono garantite per un ulteriore periodo di due anni dalla data di rettifica o sostituzione. Per quanto possibile, il Fornitore consentirà a ASONEXT di utilizzare tali merci fino a quando quest'ultimo non avrà ricevuto le merci sostitutive.
  10. ASONEXT ha il diritto di rifiutare le merci o i servizi che vengono consegnati: (i) non alla data concordata, (ii) non nei numeri e/o nelle quantità concordate, (iii) in imballaggi inadeguati o danneggiati, (iv) con uno o più difetti, o (v) senza la documentazione di cui all'Articolo 8.4. Il Fornitore si assumerà la responsabilità finanziaria e il rischio relativo alla restituzione o al diverso stoccaggio delle merci, fatto salvo il diritto di ASONEXT di ottenere un risarcimento delle perdite e delle spese sostenute in seguito all'inadempimento del Fornitore ai propri obblighi.
  11. Il Fornitore è tenuto a coprire eventuali danni subiti da ASONEXT a causa di vizi o difetti nei servizi, difetti dei Prodotti, non conformità alle specifiche tecniche, violazioni delle disposizioni amministrative relative alla sicurezza da parte del Fornitore o per qualsiasi altra ragione imputabile al Fornitore. La Garanzia comprende anche i danni a persone e proprietà causati dai prodotti fabbricati da ASONEXT utilizzando i Prodotti, nel caso in cui tali danni siano dovuti a vizi della merce o alla non conformità ai termini del Contratto Fornitore.

Articolo 11 – Recesso

  1. Salvo diversi accordi tra le Parti, ASONEXT avrà diritto di recedere unilateralmente dal Contratto Fornitore, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, previa comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 90 (novanta) giorni, senza che sia dovuto al Fornitore o a terzi alcun indennizzo, rimborso o importo a qualsivoglia titolo al di fuori dei corrispettivi maturati alla data di recesso.
  2. Se il Contratto viene risolto nel corso del rapporto, il Fornitore ha comunque l'obbligo di rispettare la riservatezza di tutte le informazioni che gli vengono comunicate per tutta la durata dell'ordine, a titolo di estensione dell'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo 19.

Articolo 12 – Clausola Risolutiva Espressa

  1. Salvi gli altri casi di risoluzione, previsti dalle norme, nelle presenti condizioni generali di acquisto o nella conferma d'ordine, ASONEXT avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento al Fornitore: (i) se il Fornitore chiede una moratoria sui pagamenti (o una misura analoga ai sensi della legge applicabile); (ii) se viene presentata, nei confronti del Fornitore, una domanda di fallimento ovvero qualsivoglia altra procedura concorsuale, in proprio o da parte di terzi (o una misura analoga ai sensi della legge applicabile); (iii) se l'attività del Fornitore viene sottoposta a scioglimento o liquidazione; (iv) se viene imposto un pignoramento sui beni del Fornitore; (v) se si verifica una riduzione del patrimonio del Fornitore, che possa ridurre la garanzia per le proprie obbligazioni (quali, a solo titolo esemplificativo, l’affitto/cessione di azienda o di un ramo d’azienda); (vi) se non vengono rispettati gli impegni in merito alle assicurazione di cui al successivo art. 15;  (vii) se il Fornitore o uno dei suoi dipendenti e rappresentanti offre o procura vantaggi a una persona che collabora all'attività di ASONEXT o a uno dei dipendenti o rappresentanti di quest'ultimo.
  2. In caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, ASONEXT avrà il diritto di adottare tutte le misure che ritiene opportune e necessarie per la prosecuzione dell'ordine commesso al Fornitore, tra cui l'assunzione di terzi e il recupero dal Forniture di tutte le perdite e le spese che ha sostenuto a tal fine.

Articolo 13 - Inadempimento

  1. In caso di inadempimento dei propri obblighi, oltre alle facoltà già attribuite dalla presenti Condizioni, il Fornitore diverrà immediatamente inadempiente, senza necessità di un avviso di inadempimento più dettagliato e ASONEXT avrà diritto:
    - a risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454; o
    - a esigere il sistematico rispetto del Contratto; e, in ogni caso,
    - a esigere il pagamento delle perdite che ha subito e che può ancora subire.
  2. Il Fornitore si assumerà la responsabilità finanziaria dei costi di tutti i provvedimenti giudiziari e stragiudiziali, compresi i costi di riscossione e i costi di assistenza legale sostenuti per la non conformità e/o la violazione da parte del Fornitore, mentre quest'ultimo continua a essere inadempiente.

Articolo 14 - Forza maggiore

  1. Il Fornitore avrà l'obbligo di informare ASONEXT del verificarsi di una situazione di forza maggiore, prevista dalla legge, il più rapidamente possibile e, comunque, entro sette giorni dal verificarsi della stessa. ASONEXT avrà, quindi, diritto di risolvere il Contratto, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 13 oppure, previa debita consultazione con il Fornitore, a concedere un termine massimo di 15 giorni entro il quale le Parti sospenderanno l'adempimento degli obblighi concordati, in previsione della risoluzione della situazione di forza maggiore. Qualora, dopo la scadenza del termine concordato, il Fornitore non sia ancora in grado di adempiere ai propri obblighi o sia venuto meno ai propri obblighi sulla base delle presenti disposizioni, ASONEXT avrà diritto ad annullare l'ordine con effetto immediato, per iscritto e in via stragiudiziale, senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento.
  2. Il Fornitore può invocare il beneficio della forza maggiore solo se ne ha dato comunicazione a ASONEXT, per iscritto e indicando le motivazioni, il più rapidamente possibile e, comunque, entro sette giorni dall'inizio della situazione di forza maggiore.
  3. Il Fornitore non avrà diritto a invocare il beneficio della forza maggiore se le circostanze che hanno determinato la situazione di forza maggiore si verificano dopo che avrebbe dovuto portare a termine la sua prestazione.
  4. Tra le situazioni di "forza maggiore" non rientrano, in ogni caso, la scarsa disponibilità di personale adeguatamente qualificato, la malattia del personale, gli scioperi, gli scioperi bianchi, il ritardo nella consegna ovvero l'inadeguatezza o l'aumento dei prezzi dei materiali o delle materie prime ovvero i divieti di importazione, esportazione o transito. Analogamente, tra le situazioni di forza maggiore non figurano eventuali inadempimenti o non conformità di terzi assunti dal Fornitore e/o problemi di liquidità o solvibilità del Fornitore o di terzi eventualmente assunti dallo stesso.

Articolo 15 - Assicurazione

  1. Il Fornitore garantisce di essere adeguatamente assicurato e di rimanere assicurato, a proprie spese e a proprio rischio, contro tutti i rischi pertinenti durante l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si fa carico delle spese e del rischio di danni ai materiali e alle attrezzature del Fornitore e dei suoi fornitori, sia presso il sito di ASONEXT sia altrove.
  2. Il Fornitore si impegna ad indennizzare e risarcire ASONEXT su richiesta per:
    a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte del Fornitore;
    b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da Prodotti/Servizi Difettosi o altrimenti derivante da qualsiasi atto, omissione o attività negligente del Fornitore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, consegna successiva, installazione e rimozione dei Prodotti/Servizi Difettosi;
    c) qualsiasi responsabilità e/o rivendicazione riferibili in qualsiasi modo alle merci consegnate o ai servizi prestati dal Fornitore.
  3. Il Fornitore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo ASONEXT e fintantoché continui a fornire Prodotti e Servizi a Società del Gruppo ASONEXT, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
    a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
    b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata;
    c) Polizza di Responsabilità Civile Prodotti (RCP) con un massimale di almeno € 2.500.000 per sinistro/anno.
  4. Nei casi in cui la fornitura di Prodotti riguardi prodotti destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da ASONEXT il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
    a) Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
    b) Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
    c) Garanzia “Danni patrimoniali puri” con il limite assicurato di almeno € 250.000,00.

Articolo 16 - Licenze

  1. Il Fornitore garantisce a ASONEXT che è dotato o otterrà in tempo utile e manterrà tutte le licenze, incluse quelle rilasciate dalle amministrazioni, che sono necessarie per il lavoro che il Fornitore deve svolgere e per le merci che deve consegnare o per i servizi che deve rendere. Il Fornitore garantisce a ASONEXT che gli articoli che gli fornisce, nell'ambito del Contratto, non sono vietati da legislazioni o normative applicabili.
  2. Il Fornitore sarà finanziariamente responsabile di tutte le penali, le perdite ed esborsi simili derivanti da o conseguenti all'inadempimento degli obblighi indicati nel paragrafo 1 del presente Articolo e il Fornitore terrà completamente indenne ASONEXT da qualsiasi forma di responsabilità nei confronti di terzi in tal senso.
  3. Il Fornitore sarà finanziariamente responsabile di tutte le conseguenze, risultanti dal mancato funzionamento delle attrezzature consegnate dal Fornitore o risultanti da lavori (preparatori) intrapresi dal Fornitore in modo improprio, tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo, l'acquisto di materie sussidiarie.

Articolo 17 - Diritti di proprietà intellettuale

  1. ASONEXT conserva, salvo diverso accordo scritto, i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale (propri o dei quali detiene la licenza), in relazione a qualsiasi esempio, calcolo, disegno, forma, modello, matrice, progetto, metodo di lavoro, parere e altro prodotto dell'intelletto che ha elaborato e diffuso. Tali diritti rimangono di proprietà di ASONEXT e non possono essere copiati, duplicati, mostrati a terzi o utilizzati altrimenti, senza il suo esplicito consenso.
  2. Il Fornitore garantisce che la fornitura delle merci e/o l'utilizzo dei servizi, la vendita o l'applicazione degli stessi da parte di ASONEXT non costituiranno una violazione o un uso illecito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi e il Fornitore terrà indenne ASONEXT da qualsiasi rivendicazione di terzi che asseriscono una violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale, ivi incluse le rivendicazioni relative al know-how, alla concorrenza non autorizzata, ecc.
  3. Eventuali nuove scoperte o invenzioni occorse durante l’esecuzione dell’Ordine dovranno considerarsi alla stregua dei Diritti di Proprietà Intellettuale di ASONEXT.
  4. Nel caso in cui sia già stato firmato un accordo di riservatezza lo stesso deve intendersi comunque applicabile ai rapporti tra le Parti.

Articolo 18 – Subappalto - Trasferimento di diritti e obblighi

  1. Salvo diverso preventivo accordo scritto fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi oggetto dell’Ordine o del Contratto.
  2. Resta in ogni caso inteso che in caso di autorizzazione al subappalto, il Fornitore sarà esclusivamente responsabile ed unico referente nei confronti di ASONEXT. Pertanto il Fornitore, nell’instaurazione e mantenimento del rapporto di subappalto, ha l’obbligo di imporre ai propri subappaltatori i medesimi obblighi dallo stesso assunti nei confronti di ASONEXT (anche mediante l’accettazione delle presenti CGA) e garantire il corretto adempimento di tali obblighi.
  3. Il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori compete in via esclusiva al Fornitore che si obbliga a manlevare e tenere indenne ASONEXT da ogni eventuale pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo dai subappaltatori. In particolare il Fornitore deve garantire che siano adempiute e rispettate le disposizioni legislative in materia di gestione del personale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di sicurezza, previdenziali e assicurativi. Il Fornitore si impegna altresì, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne integralmente l’Acquirente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subappaltatori, nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori appaltati e/o subappaltati. A tale fine, la stipula di polizze assicurative previste nelle seguenti Condizioni, devono prevedere anche la copertura della responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Fornitore assicurato per danni cagionati a terzi per fatto dei subappaltatori o di loro dipendenti.
  4. Nel caso in cui la prestazione rientrasse nelle categorie per le quali è necessaria la presentazione del DURC, il Fornitore (e il subfornitore qualora presente), si impegna alla consegna del predetto documento entro il termine di inizio delle prestazioni. La ASONEXT avrà la facoltà di rifiutare la prestazione sino al rilascio di tale documento nonché di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto a chiedere il risarcimento dei danni.
  5. Il Fornitore non ha il diritto di trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto a terzi o di alienare o gravare tali diritti e obblighi (compresa la cessione del credito), salvo che non abbia ottenuto il previo consenso scritto di ASONEXT. ASONEXT ha il diritto di porre condizioni a tale consenso. Se ASONEXT dà il proprio consenso, il Fornitore rimane pienamente responsabile nei confronti di ASONEXT. Inoltre, il consenso si applica solo al caso per il quale è stato dato.

Articolo 19 – Riservatezza e Privacy

  1. Il Fornitore si impegna a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni fornitegli nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (ivi incluse, a titolo indicativo ma non esaustivo, le specifiche di materiali, modelli, disegni, schemi, strutture e simili). Il Fornitore si impegna a utilizzare tali informazioni esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore non divulgherà tali informazioni a terzi, non le copierà se non nella misura necessaria per l'esecuzione del Contratto e non ne farà alcun uso commerciale.
  2. Il Fornitore si assicurerà che tutti i suoi collaboratori e gli eventuali subappaltatori adempiano all'obbligo di cui al precedente paragrafo.
  3. Il Fornitore non rivelerà a terzi l'esistenza e/o la controprestazione/i o l'esecuzione del Contratto senza il consenso scritto di ASONEXT, a pena di applicazione di una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione e per ogni giorno durante il quale una violazione permane, con qualsiasi parte di un giorno che conta come un giorno intero; tale penale sarà effettivamente dovuta senza intervento giudiziario, avvertimento formale o avviso di inadempimento e non può essere compensata. La disposizione di cui sopra non pregiudica l'obbligo del Fornitore di astenersi dal porre in essere la condotta in questione o il suo obbligo di corrispondere il risarcimento di ogni maggior danno.
  4. Le Parti si impegnano a trattare tutti i dati ricevuti conformemente alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016; si obbligano, pertanto, a comunicare prontamente per iscritto all’altra Parte ogni eventuale uso non autorizzato o rivelazione non autorizzata delle Informazioni Riservate di cui abbia notizia.
  5. Nel caso in cui sia già stato firmato un accordo di riservatezza lo stesso deve intendersi comunque applicabile ai rapporti tra le Parti.

Articolo 20 - Responsabilità

  1. Il Fornitore è responsabile di tutte le perdite subite da ASONEXT o da terzi a seguito di un inadempimento colposo del Fornitore ai propri obblighi, di qualsivoglia natura; sono incluse, a titolo indicativo ma non esaustivo, le penali che ASONEXT dovrà ai propri clienti se il Fornitore non adempie al Contratto o non lo fa in modo tempestivo o corretto.
  2. Il Fornitore tiene indenne ASONEXT da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in base alla responsabilità di cui al precedente paragrafo. Inoltre, su prima richiesta di ASONEXT, il Fornitore negozierà la liquidazione con tali terzi o intenterà contro tali richieste un'azione legale al posto di ASONEXT o in via congiunta con ASONEXT, a discrezione di quest'ultimo.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, i membri del personale e i dipendenti di ASONEXT si classificano come terzi.

Articolo 21 - Prestazione di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità di ASONEXT

  1. Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità della ASONEXT (es. in caso di installazione/manutenzione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.
  2. Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) e di ogni altra norma di sicurezza applicabile nonché le disposizioni impartite da ASONEXT.
  3. Il Fornitore deve rilasciare a ASONEXT il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del d.lgs 81/2008.
  4. Ai fini della verifica, il Fornitore deve esibire, a richiesta, tutta la documentazione necessaria a documentare la sua idoneità tecnico professionale.
  5. In caso di subappalto, il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di ASONEXT, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di ASONEXT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all’art. 91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti.
  6. Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
  7. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di ASONEXT.
  8. Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti, e i dipendenti dei propri subappaltatori, indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi, che identifichi l'impresa, ed espongano l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 e 21 del d.lgs. 81/2008. La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, data di autorizzazione al subappalto.
  9. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.
  10. Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati a cose e/o a ASONEXT e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza di ASONEXT. A tal fine, il Fornitore assume l’obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera) di idoneo ammontare (comunque non inferiore a quanto previsto al precedente punto 15) per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all’oggetto della prestazione e di fornirne copia a ASONEXT.
  11. Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, originati dall’attività del Fornitore, il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, al trattamento, al trasporto ed al conferimento dei medesimi presso impianto autorizzato, fornendo, a semplice richiesta di ASONEXT, dimostrazione di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 22 - Azioni legali, diritto applicabile e controversie

  1. Tutti i rapporti giuridici tra le Parti sono disciplinati esclusivamente dal diritto italiano.
  2. Qualsiasi controversia che insorga fra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei rapporti giuridici ai quali le presenti condizioni generali si applicano, sarà devoluta in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Brescia.
  3. Nella caso in cui le presenti Condizioni generali di vendita e consegna fossero sono redatte anche in una lingua diversa dall'italiano, la versione italiana prevarrà sempre in caso di differenze tra le versioni.

 

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice Civile, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle suddette Condizioni Generali di Acquisto ASONEXT s.p.a.: artt. 2.2 (validità CGA pubblicate sul sito); 4 (Modifiche al contratto); 5.3 e 5.4 (divieti modifiche prezzi); 6.3, 6.4 e 6.5 (sospensioni pagamenti); 7.2 (termine essenziale); 7.6 (clausola risolutiva espressa); 9 (termini di consegna e sospensioni); 10.7 (rinuncia ai termini per le contestazioni); 10.9 (termini garanzie); 11 (recesso); 12 (clausole risolutive espresse); 13 (inadempimento); 18 (divieto subappalto e cessione diritti); 19.3 (penale per violazione privacy); 20 (responsabilità); 22 (legge applicabile e foro competente).